CAPITOLO I
DENOMINAZIONE, SCOPI, DOMICILIO E AMBITO
Articolo 1º.- Denominazione
Con la denominazione di Associazione ‘FEADULTA’, si costituisce per tempo indeterminato, un ente senza scopo di lucro, ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione Spagnola, che sarà regolato dalla Legge Organica 1/2002, del 22 marzo, che regola il diritto di associazione e norme concordanti e quelle che di volta in volta le saranno applicabili dagli Statuti vigenti.
Articolo 2º.- Scopi
L’associazione ha come scopi: a) servire da base e supporto al sito web www.feadulta.com, contribuendo al suo mantenimento, sviluppo ed espansione, sia a livello economico che nel campo delle idee e realizzazione tecnica e b) organizzare, promuovere e coordinare varie attività comunitarie e celebrative in linea con il pensiero del suddetto sito web.
Articolo 3º.- Attività
Per il perseguimento di questi scopi si svolgeranno le seguenti attività: tutte quelle che si riterranno necessarie per il mantenimento e la costante aggiornamento del portale www.feadulta.com, tra cui l’assunzione di tecnici e l’acquisto di software; provvedere al sostegno economico del sito web in tutte le sue esigenze; redazione e produzione di contenuti propri e riproduzione di vari materiali di altri; anche l’organizzazione occasionale di conferenze, eucaristie, riunioni, convivenze, esercizi, escursioni e attività simili.
Articolo 4º.- Domicilio e ambito
L’associazione stabilisce il suo domicilio sociale in C/ Altea, 4, Las Rozas de Madrid (Madrid) Spagna, ma l’ambito territoriale in cui svolgerà principalmente le sue attività si estende a tutto il territorio dello Stato spagnolo.
CAPITOLO II
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 5º.- Organi di governo e rappresentanza
Gli organi di governo e rappresentanza dell’Associazione sono, rispettivamente, l’Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo.
CAPITOLO III
ASSEMBLEA GENERALE
Articolo 6º.- Natura
L’Assemblea Generale è l’organo Supremo dell’Associazione e sarà composta da tutti i soci con diritto di voto.
Articolo 7º.- Riunioni
Le riunioni dell’Assemblea Generale saranno ordinarie ed eccezionali. L’ordinaria si terrà una volta all’anno nel mese di settembre; le eccezionali, nei casi previsti dalla legge, previa convocazione da parte del Consiglio Direttivo o quando lo richieda per iscritto un numero di soci non inferiore al 20 per 100.
Articolo 8º.- Convocazioni
Le convocazioni delle Assemblee Generali, sia ordinarie che eccezionali, saranno fatte per iscritto, esprimendo il luogo, il giorno e l’ora della riunione nonché l’ordine del giorno. Tra la convocazione e il giorno stabilito per la celebrazione dell’Assemblea in prima convocazione dovranno intercorrere almeno cinque giorni, potendo altresì essere indicata la data in cui si riunirà l’Assemblea in seconda convocazione, senza che tra l’una e l’altra possa intercorrere un periodo inferiore a due giorni. Per motivi di urgenza i suddetti termini potranno essere ridotti.
Articolo 9º.-Quorum di validità di costituzione e quorum di adozione di deliberazioni.
Le Assemblee Generali, sia ordinarie che eccezionali, saranno validamente costituite in prima convocazione quando vi concorrano, presenti o rappresentati, almeno un terzo dei soci con diritto di voto.
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice dei voti delle persone presenti o rappresentate, salvo nei casi di modifica degli statuti, scioglimento dell’associazione, disposizione o alienazione di beni o retribuzione dei membri del Consiglio Direttivo, in cui sarà necessaria una maggioranza di 2/3 dei voti delle persone presenti o rappresentate, decidendo in caso di parità il voto di qualità del Presidente, o di chi ne faccia le veci.
Articolo 10º.- Poteri dell’Assemblea Generale Ordinaria
Sono poteri dell’Assemblea Generale Ordinaria:
a) Nomina del Consiglio Direttivo e dei suoi incarichi, amministratori e rappresentanti nonché dei suoi soci onorari.
b) Approvare, eventualmente, la gestione del Consiglio Direttivo.
c) Esaminare e approvare i bilanci annuali e i Conti.
d) Approvare o respingere le proposte del Consiglio Direttivo in ordine alle attività dell’associazione.
e) Fissare le quote ordinarie o straordinarie.
f) Accordo per costituire una Federazione di Associazioni o integrarsi in una di esse.
g) Espulsione di soci su proposta del Consiglio Direttivo.
h) Disposizione e alienazione di beni.
i) Qualsiasi altra che non sia di competenza esclusiva dell’Assemblea
straordinaria.
Articolo 11º.- Competenze dell’Assemblea Generale Straordinaria
All’Assemblea Generale Straordinaria compete la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione.
CAPITOLO IV
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 12º.- Natura e composizione
Il Consiglio Direttivo è l’organo di rappresentanza che gestisce e rappresenta gli interessi dell’Associazione in conformità con le disposizioni e le direttive dell’Assemblea Generale. Sarà composto da un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere e Consiglieri, designati dall’Assemblea Generale tra i soci maggiorenni, in pieno godimento dei loro diritti civili e che non siano incorsi in motivi di incompatibilità legalmente stabiliti. Il loro mandato avrà una durata di due anni. Le cariche saranno esercitate gratuitamente.
Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario del Consiglio Direttivo saranno, inoltre, Presidente, Vicepresidente e Segretario dell’Associazione e dell’Assemblea Generale.
Articolo 13º.- Procedure per l’elezione e la sostituzione dei membri.
L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo da parte dell’Assemblea Generale avverrà mediante la presentazione di candidature, alle quali sarà consentita un’adeguata diffusione, con una settimana di anticipo rispetto alla celebrazione della corrispondente riunione.
In caso di assenza o malattia di un membro del Consiglio Direttivo, potrà essere sostituito provvisoriamente da un altro dei componenti di questo, previa designazione a maggioranza dei suoi membri, salvo nel caso del Presidente che sarà sostituito dal Vicepresidente.
I membri del Consiglio Direttivo cesseranno:
a) Per il decorso del periodo del loro mandato.
b) Per rinuncia espressa.
c) Per accordo dell’Assemblea Generale.
Articolo 14º.- Riunioni e quorum di costituzione e adozione di deliberazioni
Il Consiglio Direttivo si riunirà previa convocazione dovendo intercorrere almeno tre giorni tra questa e la sua celebrazione, ogni volta che lo determini il suo Presidente e su richiesta di cinque dei suoi membri. Sarà costituito quando sarà presente la metà più uno dei suoi membri e affinché le sue deliberazioni siano valide dovranno essere prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, il voto del Presidente sarà decisivo.
Articolo 15º.- Competenze del Consiglio Direttivo
Sono Competenze del Consiglio Direttivo:
a) Dirigere le attività sociali e gestire l’aspetto economico e amministrativo dell’Associazione, decidendo di realizzare i contratti e gli atti opportuni, senza pregiudizio di quanto disposto dall’articolo 10, comma h (disposizione e alienazione di beni).
b) Eseguire le deliberazioni dell’Assemblea Generale.
c) Elaborare e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale il Bilancio Annuale e il Rendiconto.
d) Risolvere sull’ammissione di nuovi soci.
e) Nominare delegati per una determinata attività dell’Associazione.
f) Qualsiasi altra competenza che non sia di esclusiva competenza dell’Assemblea Generale dei Soci.
Articolo 16º.- Il Presidente
Il Presidente avrà le seguenti attribuzioni:
a) Rappresentare legalmente l’Associazione davanti a ogni tipo di organismo Pubblico o privato;
b) convocare, presiedere e chiudere le sessioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo,
c) dirigere le deliberazioni di entrambi;
d) ordinare pagamenti e autorizzare con la sua firma i documenti, i verbali e la corrispondenza;
e) adottare qualsiasi misura urgente che il buon andamento dell’Associazione consigli o che risulti necessaria o conveniente nello svolgimento delle sue attività, senza pregiudizio di darne successivamente conto al Consiglio direttivo.
Articolo 17º.- Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituirà il Presidente in caso di assenza di questo, motivata da malattia o qualsiasi altro motivo, e avrà le stesse attribuzioni di lui.
Articolo 18º.- Il Segretario
Il Segretario sarà responsabile della direzione dei lavori puramente amministrativi dell’Associazione, rilascerà certificazioni, gestirà gli archivi e custodirà la documentazione dell’ente, inviando, ove necessario, le comunicazioni all’Amministrazione, con i requisiti pertinenti.
Articolo 19º.- Il Tesoriere
Il Tesoriere raccoglierà i fondi appartenenti all’associazione e adempirà agli ordini di pagamento emessi dal Presidente.
Articolo 20º.- I Membri del Consiglio
I Membri del Consiglio avranno gli obblighi propri della loro carica come membri del Consiglio Direttivo e quelli che derivano dalle deleghe o commissioni di lavoro che lo stesso Consiglio assegna loro.
CAPITOLO V
GLI ASSOCIATI
Articolo 21º.- Requisiti per associarsi
Possono appartenere all’Associazione quelle persone maggiorenni e con capacità di agire che abbiano interesse allo sviluppo dei fini dell’Associazione.
Articolo 22º.- Classi di Soci
All’interno dell’Associazione esisteranno le seguenti classi di soci:
a) Soci comunitari, con voce e voto nell’Assemblea Generale.
b) Associati, senza diritto di voto, che entrano nell’Associazione per mostrare la loro adesione e prestare la loro collaborazione ai fini della stessa.
c) Soci Onorari, coloro che per il loro prestigio o per aver contribuito in modo rilevante alla dignificazione e allo sviluppo dell’Associazione, si rendono meritevoli di tale distinzione. La nomina dei soci onorari spetta al Consiglio Direttivo.
Articolo 23º.- Cause di cessazione della condizione di socio
I soci cesseranno di far parte dell’Associazione per una delle seguenti cause:
a) Per rinuncia volontaria, comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.
b) Per inadempimento delle loro obbligazioni economiche.
c) Per condotta scorretta, per aver screditato l’Associazione con fatti o parole che turbino gravemente gli atti organizzati dalla stessa e la normale convivenza tra gli associati.
Nei casi di sanzione e di espulsione dei soci, si informerà in ogni caso l’interessato dei fatti che possono dar luogo a tali misure, e si ascolterà preventivamente, dovendo essere motivato il provvedimento che, in tal senso, si adotti.
Articolo 24º.- Diritti dei soci
I soci comunitari avranno i seguenti diritti:
a) Partecipare a tutte le attività organizzate dall’Associazione in adempimento dei suoi fini.
b) Ricevere informazioni sugli accordi adottati dagli organi dell’associazione.
c) Fare suggerimenti ai membri del Consiglio Direttivo in ordine al migliore adempimento dei fini dell’Associazione.
d) Partecipare alle Assemblee con voce e voto.
e) Essere elettori ed eleggibili per le cariche direttive.
Gli associati e i soci onorari avranno gli stessi diritti salvo quello di voto nell’Assemblea Generale e la partecipazione al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Articolo 25º.- Doveri dei soci
I soci comunitari avranno i seguenti doveri:
a) Osservare i presenti Statuti e gli accordi validi delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.
b) Versare le quote che verranno stabilite.
c) Partecipare alle Assemblee e agli altri atti che si organizzano.
d) Adempiere, eventualmente, agli obblighi inerenti alla carica che occupano.
e) Contribuire con il loro comportamento al buon nome e al prestigio dell’Associazione.
CAPITOLO VI
REGIME DI FINANZIAMENTO, CONTABILITÀ E DOCUMENTAZIONE
Articolo 26º.- Obblighi documentali e contabili
L’Associazione disporrà di un elenco aggiornato di tutti i suoi associati.
Allo stesso modo, gestirà una contabilità in cui sarà riflessa l’immagine fedele del patrimonio, i risultati, la situazione finanziaria dell’ente e le attività svolte.
Disporrà inoltre di un inventario aggiornato dei suoi beni.
In un Libro delle Adunanze, saranno registrate le adunanze corrispondenti alle riunioni che celebrano i suoi organi di governo e rappresentanza.
Articolo 27º.-Risorse Economiche
Le risorse economiche previste per lo sviluppo dei fini e delle attività dell’Associazione saranno le seguenti:
a) Le quote di ingresso, periodiche o straordinarie.
b) Le donazioni, sovvenzioni, lasciti o eredità che potrebbe ricevere legalmente dai membri o da terze persone.
c) Qualsiasi altro mezzo lecito.
Articolo 28º.- Patrimonio iniziale e chiusura dell’esercizio
L’Associazione non dispone di un Patrimonio Fondativo.
La chiusura dell’esercizio associativo coinciderà con l’ultimo giorno dell’anno solare.
CAPITOLO VII
Scioglimento
Articolo 29º.- Delibera di scioglimento
L’Associazione sarà sciolta:
a) Per volontà dei membri espressa mediante delibera dell’Assemblea Generale.
b) Per impossibilità di perseguire i fini previsti nello statuto, accertata mediante delibera dell’Assemblea Generale.
c) Per sentenza giudiziaria.
La delibera di scioglimento sarà adottata dall’Assemblea Generale, convocata a tale scopo, con la maggioranza di 2/3 dei membri.
Articolo 30º.- Commissione Liquidatrice
In caso di scioglimento, sarà nominata una commissione liquidatrice, la quale, una volta estinte le passività, destinerà l’eventuale residuo liquido a fini benefici.
I liquidatori avranno le funzioni stabilite dai commi 3 e 4 dell’articolo 18 della legge Organica 1/2002 del 22 marzo.
DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA
Per tutto quanto non previsto nei seguenti Statuti si applicherà la vigente Legge delle Associazioni 1/2002 del 22 marzo e disposizioni complementari.
